La giustizia ha emesso la più importante sentenza sui tralicci radiotelevisivi di monte Cavo, respingendo il ricorso presentato dalla IDA Spa, società riconducibile al Gruppo Caltagirone proprietaria di parte della vetta, contro l’ordinanza di demolizione emessa nel 2003 dall’allora sindaco Ponzo. Il Consiglio di Stato ha anche condannato la IDA al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune. Si tratta dell’ennesima sentenza (la n. 32 in ordine cronologico) che certifica l’illegittimità dei tralicci che dalla metà degli anni Settanta hanno occupato monte Cavo in barba ai vincoli di inedificabilità assoluta, paesaggistici e storico-monumentali.
I giudici del Consiglio di Stato nella sentenza pubblicata ieri (22 giugno 2023) hanno respinto tutti i rilievi presentati dai legali della IDA, tra cui «la pretesa violazione del Codice delle comunicazioni il quale assimilerebbe – nella tesi delle appellanti – le infrastrutture dei servizi di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria». Detto in modo più semplice, il fatto che le emittenti siano autorizzate a operare in base al Codice delle comunicazioni elettroniche, non può rappresentare né una scusante né un’esenzione dal rispettare le norme urbanistiche. Scrivono i giudici: «Anche per i soggetti autorizzati ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche […] la sottoposizione di siffatti impianti al titolo abilitativo edilizio “non soffre eccezione per effetto della disciplina dettata dall’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche [la quale] non reca alcuna prescrizione volta a derogare alla disciplina urbanistico/edilizia del sito interessato”».
Un secondo aspetto importante di questa sentenza, che chiarisce ulteriori equivoci su cui molte emittenti hanno spesso basato le loro argomentazioni adducendo di essere proprietari della parabola ma non della struttura portante, è l’assimilazione fra traliccio e antenne trasmittenti. Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine anche su questo: «La valutazione dell’opera in esame deve essere compiuta unitariamente considerando sia il traliccio sia le antenne. Non è possibile scindere il contenuto ed applicare esclusivamente la normativa relativa ai sistemi di comunicazione. Il testo unico edilizio è chiaro nell’imporre, in presenza di fattispecie come quella in esame, il previo rilascio del permesso di costruire». Questa confusione tra la proprietà delle parabole e quella dei tralicci è stata spesso usata anche da qualche amministratore roccheggiano per giustificare l’inadempienza degli abbattimenti, cioè la mancata applicazione di decine di sentenze. Una scusante miseramente messa alla berlina dal collegio giudicante.
Nell’ultimo mese, oltre a questa sentenza sulla IDA, il Consiglio di Stato si è espresso su altri tre ricorsi (Roma Television Communication ex Asterix, Sidis Vision e Radio Massolina), giudicandoli tutti infondati e confermando il giudizio precedentemente espresso dal Tar del Lazio. Tutte sono state condannate al pagamento delle spese processuali a favore del Comune.
Adesso, il neo-sindaco di Rocca di Papa Massimiliano Calcagni ha una grande opportunità: sedersi al tavolo di confronto con i vertici della IDA e, forte delle decisioni dell’appello, stabilire il cronoprogramma di trasloco dei tralicci e il conseguente sgombero del Belvedere di monte Cavo così da riconsegnarlo a tutti i cittadini.